Estratto del D.P.R. n°412/93

Decreto del Presidente della Repubblica, 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

(GU n. 242 del 14-10-1993)

Art. 5 – Requisiti e dimensionamento degli impianti termici

  1. […]
  2. […]
  3. […]
  4. […]
  5. […]
  6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze,deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l’adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, e prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.